Anche gli agenti della riscossione dei tributi locali sono assoggettati all’obbligo di resa del conto

Anche gli agenti della riscossione dei tributi locali sono assimilabili agli agenti contabili degli enti locali e, in tale qualità, sono assoggettati all’obbligo di resa del conto: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella sentenza-ordinanza n. 302/2021, depositata lo scorso 23 dicembre.

Detto conto deve rispondere essenzialmente al criterio sostanzialistico in base al quale l’Ente impositore possa disporre di tutti gli elementi per verificare la rispondenza dei dati contabili ai fini dell’approvazione dell’attività svolta dall’agente contabile e dell’invio alla Corte dei conti per il giudizio: ne consegue che i concessionari della riscossione, al pari degli altri agenti contabili degli enti locali, debbono rendere all’ente interessato il conto giudiziale della gestione, redatto secondo quanto previsto nel modello 21 approvato con il d.P.R. n. 194 del 1996, debitamente sottoscritto e corredato dalla relativa documentazione giustificativa per la successiva trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, previa parifica del conto da parte dell’Amministrazione dalla quale dipendono i suddetti agenti contabili.

Nel conto vanno riportate le riscossioni e i versamenti in tesoreria effettuati nel corso dell’esercizio di somme spettanti al comune e per le quali l’agente contabile ha avuto l’incarico dall’ente locale in base ad un atto di concessione; parimenti, vanno indicate le cause, documentate, di eventuali inesigibilità delle riscossioni, con onere probatorio della regolarità delle suddette operazioni a carico dell’agente alla riscossione, il quale deve darne dimostrazione nel conto giudiziale.

 

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