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Ente con procedura di riequilibrio avviata: no all’ottemperanza del decreto ingiuntivo non opposto

La regola prevista dall’art. 243 bis, comma 4, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), secondo cui sono sospesi i procedimenti esecutivi nei confronti del Comune dal momento del ricorso alla procedura di riequilibrio fino alla data di approvazione o diniego dello stesso da parte della Corte dei conti, è pienamente applicabile dinanzi all’ottemperanza di un decreto ingiuntivo non opposto: è quanto ribadito dal TAR Puglia, Bari, sez. I, nella sent. 13 dicembre 2021, n. 1859.

Ed infatti, la peculiare procedura attivata dal Comune, essendo informata al principio della par condicio dei creditori, e ciò in relazione alla molteplicità dei debiti contratti da un ente pubblico a forte rischio di dissesto finanziario, comporta l’inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale della società creditrice.

Nel caso specifico, inoltre, non essendoci stata la decisione della Corte dei conti sulla rimodulazione del piano, secondo i giudici permane l’improcedibilità dell’ottemperanza.