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Delibera tardiva aliquota TASI: l’efficacia decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo

L’efficacia della delibera di approvazione dell’aliquota TASI applicata oltre il termine previsto per la delibera del bilancio di previsione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo e non dal 1° gennaio dell’anno in corso: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. I, nella sent. 17 dicembre 2021, n. 1081.

Come è noto, l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 stabilisce che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Secondo i giudici, valorizzando il secondo periodo della norma che aggancia il rispetto del termine all’efficacia temporale della nuova aliquota, una corretta interpretazione di questa disposizione deve portare a ritenere non già che la tardiva approvazione renda in toto illegittima la delibera di fissazione delle aliquote ma renda illegittima soltanto quella parte che attribuisce alle aliquote stesse efficacia retroattiva, dal primo gennaio dell’anno di riferimento (cfr., in questo senso, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 gennaio 2018, n. 267; TAR Lombardia, Milano, sez. III, sent. 8 ottobre 2021, n. 2173).

Peraltro, l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 stabilisce espressamente che, qualora il termine ivi previsto non venga rispettato, le tariffe e le aliquote (approvate per gli anni precedenti) vengono prorogate “di anno in anno”, nel senso cioè che valgono per tutto l’anno successivo. Si deve dunque ritenere che, se – come nel caso di specie – il termine previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 non viene rispettato, l’aliquota approvata con la delibera tardiva non possa trovare applicazione dal primo gennaio dell’anno di riferimento ma solo dal primo di gennaio dell’anno successivo.