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L’accesso documentale necessario per la difesa in giudizio non può essere negato

Non può essere negata l’istanza di accesso volta ad acquisire la documentazione necessaria a tutelare il diritto alla difesa in giudizio: è quanto affermato dal TRGA Trento, nella sent. 6 dicembre 2021, n. 194, con specifico riferimento ad alcuni documenti contabili detenuti dal Comune e relativi a contributi pubblici provinciali che, secondo l’accusa, erano stati indebitamente percepiti dal richiedente l’accesso.

Ed infatti, l’art. 24, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”; trattasi di una forma di accesso che si connota per l’ampia latitudine dello stesso e per la prevalenza su altri contrapposti interessi, come il diritto alla riservatezza dei terzi, e trova fondamento nei principi costituzionali in materia di diritto alla difesa in giudizio.

Per tali ragioni, anche nella più recente giurisprudenza è stato evidenziato che l’accesso difensivo deve essere consentito qualora sussista un nesso di strumentalità tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e le domande formulate o da formulare in altro giudizio, senza la verifica della fondatezza della pretesa sostanziale sottostante e senza alcuna indagine sulla concreta utilità che il documento potrebbe avere in sede giurisdizionale, ovvero sull’esistenza di altri strumenti di tutela eventualmente utilizzabili (Consiglio di Stato, sez. II, sent. 27 luglio 2021, n. 5589); stante la natura strumentale dell’accesso difensivo, la necessità del documento deve essere valutata verificando se il documento richiesto sia effettivamente il necessario tramite per acquisire la prova e ciò mediante un giudizio prognostico ex ante (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3 agosto 2021, n. 5712).