I chiarimenti forniti dalla stazione appaltante non modificano ma chiariscono le norme di gara

I chiarimenti forniti devono considerarsi una sorta d’interpretazione autentica con cui la stazione appaltante chiarisce la propria volontà provvedimentale in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis: è quanto ribadito dal TAR Veneto, sez. I, nella sent. 24 novembre 2021, n. 1416, riprendendo un noto orientamento (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 aprile 2015, n. 2097).

Per consolidata giurisprudenza, inoltre, nelle gare pubbliche — in una situazione di obiettiva incertezza dipendente dal fatto che le clausole della lex specialis risultano malamente formulate o si prestano comunque ad incertezze interpretative o sono equivoche — la risposta della Pubblica Amministrazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti avanzata dai concorrenti non costituisce un’indebita e perciò illegittima modifica delle regole di gara ma un intervento chiarificatore sulla corretta interpretazione di uno o più clausole, a beneficio di tutti e — laddove trasparenti, tempestivi, ispirati al principio del favor partecipationis e, resi pubblici — non comportano, se giustificati da un oggettiva incertezza della lex di gara, alcun pregiudizio per gli aspiranti offerenti, tale da rendere preferibile, a dispetto del principio di economicità, l’autoannullamento del bando e la sua ripubblicazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sen. 28 settembre 2020, n. 5705 e sent. 7 febbraio 2018, n. 781; sez. V, sent. 27 aprile 2015, n. 2097; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 3 maggio 2021, n. 1106; TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, sent. 22 settembre 2020, n. 327).

 

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