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Consigliere Comunità montana e presidente di una società in house comunale: c’è incompatibilità

Il consigliere di una comunità montana con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non può essere eletto presidente della società in house del Comune partecipante alla suddetta comunità: è quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. I, nella sent. 25 novembre 2021, n. 12156.

Ed infatti, l’incompatibilità nasce da quanto previsto dall’art. 7, comma 2, lett. d), del Decreto Legislativo n. 39/2013, secondo cui, “A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti […] gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”.

Secondo il TAR, l’incarico di presidente della società in house è sussumibile nella fattispecie di “amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico” e la norma, sebbene faccia riferimento agli amministratori cessati dal servizio, non esonera dal divieto chi continui a rivestire la carica politica, poiché tale condotta non dà mai avvio al c.d. periodo di raffreddamento, garanzia normativa di imparzialità del conferimento (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 6 novembre 2017, n. 5092). Una differente interpretazione della disposizione sarebbe, oltre che manifestamente illogica, contrastante con la ratio della normativa: invero, il conflitto d’interesse non sarebbe potenziale bensì attuale, venendo totalmente meno l’imparzialità dell’amministratore.