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La verifica e la gestione dei debiti fuori bilancio è un preciso obbligo del Consiglio Comunale

L’esatta individuazione e quantificazione dei debiti fuori bilancio nel corso dell’esercizio finanziario costituisce, pertanto, un preciso dovere dell’organo consiliare, il quale è stato investito dal legislatore dell’obbligo di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e, in quella sede, di verificare se la sussistenza di debiti fuori bilancio possa incidere negativamente sulla situazione finanziaria o alterare i risultati di competenza: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, nella delib. n. 353/2021/PRSE, depositata lo scorso 22 novembre.

Come evidenziato dai giudici contabili, il debito fuori bilancio rappresenta un’obbligazione pecuniaria verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta al di fuori delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti pubblici, in generale, e degli enti locali più in particolare (cfr. ex multis sez. reg. Emilia-Romagna, pronuncia n. 11/06/PAR).

L’esistenza di tali passività comporta, inevitabilmente, che le esigenze di spesa dell’ente risultino superiori rispetto ai finanziamenti stanziati, con la conseguente necessità, al fine di ripristinare l’equilibrio di bilancio, di reperire ulteriori mezzi di copertura. Appare, dunque, di immediata evidenza la pericolosa incidenza di tale specifica tipologia di debiti sul mantenimento degli equilibri di bilancio, proprio in quanto poste latenti, non evidenziate in contabilità.

La Corte ha, infine, ricordato che, a seguito della riforma contabile attuata dal Decreto Legislativo n. 118/2011, per escludere l’emersione di debiti occulti e pregressi, come pure i ritardi nei pagamenti, ai sensi del riformato art. 183, comma 8, del TUEL, il responsabile che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa ha l’obbligo di accertarsi che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; l’eventuale violazione del predetto obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.