1

L’importanza della riscossione delle entrate proprie

L’attività di riscossione delle entrate proprie è indispensabile per assicurare l’effettivo introito delle risorse necessarie per garantire i servizi ai cittadini ed il funzionamento della struttura organizzativa dell’Ente, per cui deve essere svolta con il dovuto tempismo al fine di non affievolire, con il passare del tempo, le possibilità di recupero: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, nella delib. n. 133/2021/PRSE, depositata lo scorso 5 novembre.

Secondo i giudici, la riscossione è un settore che deve essere adeguatamente presidiato al fine di assicurare che la gestione della riscossione delle entrate venga svolta in maniera celere ed efficiente e non certo al solo scopo di impedire la prescrizione dei crediti.

Per altro verso, sempre con riguardo alle entrate di natura tributaria, è stata evidenziata l’esigenza di preservare le condizioni di equità fiscale che impongono di far gravare l’onere della spesa pubblica sull’intera comunità amministrata, fermo restando il principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione. Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di evidenziare che “anche un obbligo tributario di ridotto ammontare, come può essere spesso quello derivante da imposte locali, concretizza l’inderogabile dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e in quanto tale deve essere considerato dall’ordinamento, pena non solo la perdita di rilevanti quote di gettito ma altresì il determinarsi di ‘disorientamento e amarezza per coloro che tempestivamente adempiono e ulteriore spinte a sottrarsi al pagamento spontaneo per molti altri’ (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione 8 aprile 2021, n. 4)” (sent. 10 giugno 2021, n. 120).

In ordine, poi, all’esigenza di preservare gli equilibri di bilancio, si rammenta che il tendenziale peggioramento della capacità di riscossione comporta l’esigenza di effettuare sempre maggiori accantonamenti nel fondo crediti di dubbia esigibilità da calcolare sulla base dei criteri indicati dal punto 3.3. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria contenuto nell’Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118 del 2011.

L’esigenza di dover provvedere a sempre maggiori accantonamenti comporta, di riflesso, una progressiva riduzione dei margini di azione dell’Ente nello svolgimento delle proprie funzioni, a discapito dei servizi da rendere alla comunità e del buon funzionamento della struttura organizzativa.