Riconoscimento di debiti fuori bilancio: necessaria la tempestività

La disciplina posta dall’art. 194 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) obbliga gli Enti locali ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sia per garantire una rappresentazione veritiera della situazione finanziaria – posto che la presenza di debiti fuori bilancio potrebbe nascondere l’esistenza di situazioni di squilibrio – sia per evitare la formazione di ulteriori oneri (ad es. interessi passivi): è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Umbria, nella delib. n. 58/2021/PRSE, depositata lo scorso 29 ottobre.

Nell’occasione i giudici hanno stigmatizzato il comportamento del Comune che aveva provveduto con significativo ritardo al riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio, evidenziando che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori; inoltre, sono state segnalate ulteriori criticità connesse al riconoscimento di debiti ex art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL (ovvero, per acquisti di beni e servizi in violazione delle norme sul procedimento di spesa):

  • le fatture erano riconducibili a spese ordinarie, prevedibili e del tutto prive delle caratteristiche dettate dalla normativa per il ricorso alla procedura derogatoria della rigida previsione dell’art. 191 del TUEL;
  • le deliberazioni riconoscevano solo sommariamente l’utilità e l’arricchimento per l’Ente e non recavano alcuna considerazione circa il computo del debito da riconoscere, con particolare riferimento alla quantificazione dell’utile di impresa;
  • nelle deliberazioni del Consiglio non era stata attestata la previsione dell’invio alla competente Procura regionale della Corte dei conti, come prescritto dall’art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

 

 

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