Le spese economali rappresentano una deroga rispetto alla programmazione degli acquisti

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, nella sent. n. 212/2021, depositata lo scorso 21 ottobre, nell’ambito della gestione di risorse pubbliche, le spese economali rappresentano una deroga o eccezione rispetto alla programmazione degli acquisti e sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste onde assicurare il corretto funzionamento della struttura amministrativa senza interruzioni o ritardi; per tali finalità sono, quindi, posti a disposizione dell’economo dei fondi, necessariamente limitati, per provvedere, in conformità alle richieste dei diversi uffici, ai nuovi acquisti di beni di modesto valore che comportano urgenza di liquidazione atteso che, in casi del genere, il ricorso all’ordinario procedimento di spesa (artt. 182 e ss. del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000), costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell’azione amministrativa.

La caratteristica della non programmabilità e dell’imprevedibilità deve, perciò, contraddistinguere le spese effettuate per il tramite del fondo economale, per la cui gestione gli enti locali sono tenuti ad adottare un apposito regolamento recante la disciplina delle spese effettuabili tramite il fondo con la previsione: di un limite di utilizzo dello stesso, delle modalità di stanziamento e di eventuale reintegro del fondo, dell’importo massimo del singolo esborso effettuabile e della tipologia delle spese sostenibili in ragione della loro urgenza ed inerenza alle finalità istituzionali dell’ente.

Da tali premesse discende che l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e del loro corretto impiego, essendo tenuto a dimostrare nel conto giudiziale la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni e a verificare, prima di effettuare la spesa, l’ammissibilità della stessa, riscontrandone la conformità alle previsioni di legge e regolamentari.

Da tale disposizione consegue, come affermato costantemente dalla giurisprudenza contabile, che nel giudizio di conto l’onere della prova grava esclusivamente sull’agente contabile, il quale deve fornire rigorosa dimostrazione del legittimo impiego delle risorse affidategli (ex plurimis, Corte dei conti, sez. III Appello, sent. n. 96/2019 e sez. Appello Sicilia, sent. n. 154/2012).

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