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Le due fasi di controllo che portano al c.d. blocco della spesa da parte della Corte dei conti

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo Abruzzo, nella delib. n. 334/2021/PRSP, depositata lo scorso 26 ottobre, la procedura di controllo cautelare per il c.d. blocco della spesa, prevista dall’art. 148-bis TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), si articola in due fasi.

Inizialmente, ove la Sezione regionale di controllo territorialmente competente accerti uno squilibrio di bilancio, fissa un termine per l’adozione delle misure correttive necessarie; ed infatti, ai sensi dell’art. 148-bis, comma 3, TUEL (d. lgs. n. 267 del 2000) «l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio».

Successivamente, allo scadere dei 60 giorni, la Magistratura contabile deve svolgere un secondo accertamento concernente l’esistenza di misure correttive e la loro idoneità ad assorbire lo squilibrio rilevato.

L’effetto legale di tale accertamento può essere la “preclusione” dei programmi di spesa privi di copertura o di sostenibilità finanziaria. Infatti, sempre l’art. 148-bis, comma 3, del TUEL stabilisce che i provvedimenti adottati dall’ente locale interessato dalla prima pronuncia “sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Ove, dunque, la Sezione regionale di controllo, con una seconda pronuncia conseguente alla prima, accerti la mancata adozione delle misure correttive, ovvero – delibato il merito delle stesse, tempestivamente adottate e trasmesse – rilevi la permanenza della precarietà degli equilibri di bilancio, la legge prevede la preclusione dei programmi di spesa privi di copertura o sostenibilità finanziaria, ovvero il c.d. “blocco” della spesa diversa da quella obbligatoria.