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Verifica negativa sui requisiti: obbligatoria l’esclusione a prescindere dalla fase di accertamento

A prescindere dalla fase in cui si accerti l’esistenza di una causa di esclusione, sussiste l’obbligo della stazione appaltante di adottare tale provvedimento, nel rispetto dei principi di imparzialità e della correttezza della procedura di gara: è quanto affermato dal TAR Toscana, sez. I, nella sent. 27 ottobre 2021, n. 1385, ritenendo corretta la tesi secondo cui l’esclusione può essere disposta tanto nella fase delle verifiche preliminari quanto nella fase dell’aggiudicazione.

Come ricordato dai giudici, nella disciplina del procedimento di gara, la fase preliminare relativa all’ammissione dei concorrenti è caratterizzata da un riscontro meramente estrinseco delle domande di partecipazione e della documentazione allegata, sulla base dei profili formali della documentazione, al fine di verificare l’esistenza dei presupposti di idoneità della domanda.

Sulla base dell’art. 32 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 5072016), permane sempre in capo alla stazione appaltante la doverosa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, anche successivamente alla fase dell’aggiudicazione – quale condizione integrativa dell’efficacia di quest’ultima – e fino alla stipula del contratto (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 marzo 2019, n. 1730); si è, infatti, avuto modo di precisare “che la verifica dei requisiti può essere ultimata anche dopo l’aggiudicazione. Pertanto, il fatto che l’efficacia dell’aggiudicazione soggiaccia alla condizione sospensiva del positivo esito di dette attività, non costituisce motivo di illegittimità dell’azione amministrativa” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 23 febbraio 2021, n. 1576 e TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. III, sent. 21 giugno 2018, n. 528).