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Limite di spesa del personale: rileva quella destinata alla copertura delle funzioni di segreteria

La spesa di personale per assicurare la copertura delle funzioni di segreteria di cui all’art. 97 TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) deve essere computata ai fini del rispetto del vincolo di cui all’art. 1, commi 557 e 557 quater, della Legge n. 296/2006, essendo possibile una deroga agli stessi solo nei casi espressamente previsti dal legislatore: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nella delib. n. 243/2021/PAR, pubblicata lo scorso 20 ottobre.

Il quesito posto ai giudici riguardava l’ammissibilità di una deroga al suddetto vincolo di spesa per il personale per assicurare la copertura della sede di segreteria mediante assegnazione delle relative funzioni ad un funzionario di altro ente in possesso dei requisiti di cui all’art. 16 ter, commi 9 e 10, del D.L. 30/12/2019, n. 162, convertito dalla Legge n. 8 del 28/2/2020.

Come noto, l’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 impone agli enti locali di assicurare la riduzione delle spese di personale; a tale fine, il successivo comma 557 quater dispone che “a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Secondo i giudici, il menzionato vincolo della spesa di personale non risulta superato per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 33 del c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), che – come noto – hanno innovato la disciplina concernente le facoltà assunzionali degli enti locali, introducendo un sistema flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa.

La coesistenza di due diverse discipline del contenimento della spesa di personale si spiega in relazione ai diversi ambiti operativi che le caratterizzano.

Segnatamente, il limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557 quater, della Legge n. 296/2006 riguarda l’intero aggregato della “spesa di personale” e non solo le assunzioni di personale a tempo indeterminato; tale limite, in quanto espressione di un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, è suscettibile di deroga nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge (in tal senso, fra le pronunce più recenti, sez. reg. di controllo per la Campania, delib. n. 208/2021/PAR e sez. reg. di controllo per il Veneto, delib. n. 177/2020/PAR), fra le quali non rientrano quelle per la spesa del segretario.

Ed infatti, l’art. 16 ter, commi 9 e 10, del D.L. 162/2019, nel prevedere la possibilità, per i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, di assicurare le funzioni di segreteria di cui all’art. 97 TUEL mediante attribuzioni delle funzioni di vicesegretario ad un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale (sempre che ricorrano gli ulteriori requisiti previsti), non contempla alcuna deroga al limite di spesa indicato dal comma 557 quater dell’art. 1, D.L. n. 296/2006.

Analogamente, nessuna deroga è contemplata dagli artt. 97 e ss. del TUEL, recanti la disciplina dei segretari comunali e provinciali.

In un simile contesto, ad avviso del Collegio, la spesa per assicurare la sede di segreteria, quand’anche sostenuta facendo ricorso alle facoltà di cui al già citato art. 16 ter, commi 9 e 10, del D.L. 162/2019, non può che essere ricondotta al limite indicato dall’art. 1, comma 557 quater, della Legge n. 296/2006.