Gli scontrini possono essere idonei a giustificare le spese dell’economo

Anche gli scontrini rappresentano una idonea documentazione fiscale per giustificare gli acquisti effettuati dal personale amministrativo, purché utili a ricostruire compiutamente l’acquisto, quanto al bene acquistato, al soggetto acquirente ed al prezzo pagato: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per il Molise, con la sent. n. 60/2021, depositata lo scorso 7 ottobre.

In ordine all’idoneità fiscale degli scontrini prodotti dall’agente contabile, peraltro, è la stessa Amministrazione finanziaria ad affermarne l’utilizzabilità: ed infatti, a proposito dell’applicazione del c.d. split payement (art. 1, comma 629, lett. b della L. n. 190/2014), la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015 ha già avuto modo di precisare che le “piccole spese dell’Ente pubblico” possono, ovviamente al ricorrere delle comuni condizioni di legge, essere “certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10/5/1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, co. 1, della L. n. 413 del 1991)“.

Tuttavia, per la natura stessa della gestione economale, occorre necessariamente che la documentazione fiscale prodotta (di qualunque genere sia) comprovi adeguatamente i suddetti elementi identificativi degli acquisti, oggettivamente necessari ad accertare la regolarità di tale gestione.

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