Tardiva adozione delibera di aliquote e tariffe: l’efficacia decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo

Come è noto, l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 stabilisce che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Il TAR Lombardia, Milano, sez. III, con la sent. 8 ottobre 2021, n. 2173, valorizzando il secondo periodo della norma che aggancia il rispetto del termine all’efficacia temporale della nuova aliquota, ha evidenziato che una corretta interpretazione della riportata disposizione debba portare a ritenere, non già che la tardiva approvazione renda in toto illegittima la delibera di fissazione delle aliquote, ma renda illegittima soltanto quella parte che attribuisce alle aliquote stesse efficacia retroattiva, dal primo gennaio dell’anno di riferimento (cfr., in questo senso, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 gennaio 2018, n. 267).

I giudici hanno respinto la tesi del Comune secondo cui l’efficacia delle aliquote approvate con delibera tardiva decorrerebbe dal giorno di efficacia di quest’ultima: ciò in quanto la norma stabilisce espressamente che, qualora il termine ivi previsto non venga rispettato, le tariffe e le aliquote (approvate per gli anni precedenti) vengono prorogate “di anno in anno”, nel senso cioè che valgono per tutto l’anno successivo; del resto, secondo il TAR, non avrebbe alcun senso “spezzare” l’esercizio con l’applicazione di due diverse tariffe.

Pertanto, secondo i giudici milanesi, se il termine previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 non viene rispettato, l’aliquota approvata con la delibera tardiva non può trovare applicazione dal primo gennaio dell’anno di riferimento ma dal primo di gennaio dell’anno successivo.

 

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