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Appalti: l’esclusione per “gravi illeciti professionali” richiede istruttoria e contraddittorio

È espressamente riconosciuta, alla stazione appaltante, la facoltà di escludere un concorrente per ritenuti “gravi illeciti professionali”, anche a prescindere dalla definitività degli accertamenti compiuti; tuttavia,  per giurisprudenza pacifica, ciò può avvenire a fronte di un’adeguata istruttoria e nel rispetto di un compiuto contraddittorio, dovendo essere tutelata in maniera effettiva la possibilità, per il soggetto destinatario del provvedimento di esclusione, di difendersi in sede procedimentale: è quanto affermato dal TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, nella sent. 7 ottobre 2021, n. 833, richiamando un noto orientamento (ex multis, TAR Marche, Ancona, sez, I, sent. 7 gennaio 2020 n. 7; TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. 24 luglio 2019, n. 1737; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 30 settembre 2020, n. 5732).

Gli elementi valorizzati dall’Amministrazione nel giudizio ampiamente discrezionale di non affidabilità professionale, di esclusiva competenza della stazione appaltante (C.G.U.E. ordinanza 4 giugno 2019, causa C-425/18), devono essere, dunque, oggetto di contraddittorio con l’operatore interessato, il quale deve essere posto nella condizione di confutarli, anche al fine della verifica in merito all’adozione delle eventuali misure riparatorie (self-cleaning).