Il rischio conseguente alla scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie

Una scarsa capacità di riscossione, incidendo sull’effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell’ente, rischia di vulnerare gli equilibri finanziari dell’ente qualora finisca con l’implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, con la delib. n. 204/2021/PRSE, depositata lo scorso 1° ottobre.

Gli accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, infatti, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l’ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l’effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività.

La Corte ha, inoltre, rammentato che, partendo dall’indefettibile principio generale della indisponibilità dell’obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari e dalla constatazione che la potestà non appare negoziabile, si giunge alla considerazione che la riscossione dei tributi diviene attività necessaria ed indispensabile per garantire risorse al Comune. Dall’indisponibilità dell’obbligazione tributaria si ricava, quindi, la conclusione circa l’irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l’azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell’organo gestionale all’attuazione del rapporto tributario.

I giudici, infine, hanno posto in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari (la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi) ma, anche, la non solerte gestione della riscossione degli stessi.

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