Mancata documentazione di servizi pregressi dichiarati: ammissibile il soccorso istruttorio

Nel caso di servizi pregressi rientranti tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, in presenza di dichiarazione recante la loro descrizione e il relativo possesso, la mancata produzione, in sede di offerta, della relativa certificazione non incide sul contenuto dell’offerta tecnica e può essere sanata tramite soccorso istruttorio: è quanto affermato dall’ANAC, con la delibera dell’8 settembre 2021, n. 611.

Nel caso specifico, il concorrente dichiarato l’esperienza pregressa nella relazione tecnica, con indicazione di tutte le informazioni richieste dalla lex specialis ai fini dell’attribuzione del punteggio (tipologia di servizio, Comune presso cui il servizio è stato reso, annualità e percentuale di raccolta differenziata raggiunta in ciascuna annualità), senza allegare alcuna certificazione, peraltro non espressamente richiesta fra la documentazione necessaria a pena di esclusione ma richiamata nella tabella dei criteri di valutazione quale documentazione a comprova della durata del servizio e della

percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel periodo per cui se ne chiede la valutazione.

Secondo l’Autorità, la mancata produzione, in sede di offerta, del certificato del Comune non incide sul contenuto dell’offerta tecnica, in quanto non necessario ai fini costitutivi dell’esperienza pregressa, la quale è stata comunque dichiarata con tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione, ma rileva solo sul piano probatorio; e ciò a maggior ragione quando, come avvenuto nel caso di specie, l’esperienza pregressa era avvenuta presso il medesimo ente locale per il quale la centrale unica di committenza aveva indetto la nuova gara, per cui sarebbe stata anche possibile l’acquisizione d’ufficio della certificazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, della Legge n. 241/1990, secondo la giurisprudenza applicabile anche nei procedimenti di gara senza per questo violare la par condicio (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 3698/2017).

 

 

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