Legittima la decadenza del consigliere assente per non aver richiesto i permessi al proprio datore di lavoro

Come è noto, la giurisprudenza (cfr. ad esempio, TAR Basilicata, sez. I, sent. n. 236/2021) ritiene che non possa considerarsi giustificata l’assenza alle sedute consiliari per motivi di lavoro del lavoratore dipendente visto che, ai sensi degli artt. 79 e 80 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), essendo un subordinato, ha diritto ad assentarsi dal lavoro con permesso retribuito per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio Comunale.

Sulla base di detto principio, il TAR Campania, Napoli, sez. I, nella recente sent. 14 settembre 2021, n. 5884 ha affermato che è legittima la decadenza pronunciata dal Consiglio nei confronti di un consigliere, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri con incarichi rilevanti ricoperti, che non ha partecipato a tre sedute consecutive per esigenze di servizio ritenute preminenti dallo stesso consigliere e che non aveva neanche richiesto i permessi al proprio superiore gerarchico; quest’ultimo, in una dichiarazione presentata dal consigliere al Consiglio a titolo giustificativo, si era limitato ad attestare la presenza dell’ufficiale nella sede di lavoro, senza tuttavia indicare alcuna specifica esigenza di servizio che avrebbe motivato il diniego del permesso alla partecipazione.

Di conseguenza, secondo i giudici, è stato il consigliere, in via autonoma a ritenere prevalenti le esigenze di servizio rispetto a quelle di prendere parte alle sedute del Consiglio Comunale, laddove il sistema prevede che il dipendente (pubblico o privato), eletto alla carica di consigliere comunale, abbia diritto ad assentarsi dal lavoro fruendo dei relativi permessi ex lege e sia, anzi tenuto a richiedere al proprio datore di assentarsi, salvo che sussistano prevalenti esigenze di servizio che siano attestate dal proprio ente datoriale. Ciò che, quindi, rimane precluso al lavoratore dipendente, al quale ai fini per cui è causa è assimilabile anche un appartenente all’Arma dei Carabinieri sia pure posto in una posizione di elevato rango nella gerarchia militare, è compiere una sorta di autovalutazione sulla prevalenza dell’interesse a prestare la propria ordinaria attività lavorativa su quello a prendere parte alle sedute consiliari, atteso che l’ordinamento rimette tale decisione al datore di lavoro e non al dipendente direttamente, il quale, partecipando alla competizione elettorale e avendo acquisito la carica di consigliere, deve ritenersi, comunque, tenuto a richiedere i permessi necessari a svolgere il proprio incarico rappresentativo.

 

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