Appalti: non sussiste l’obbligo dichiarativo per i reati estinti

La stazione appaltante non può adottare un provvedimento di esclusione nei confronti del partecipante che non ha dichiarato nel DGUE un reato estinto: è quanto ha evidenziato il TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, nella sent. 14 settembre 2021, n. 278 (nel caso di specie, l’oggetto del contendere riguardava un reato di natura contravvenzionale estinto per intervenuta oblazione prima ancora della partecipazione alla procedura di gara).

I giudici hanno affermato che il reato estinto fuoriesce dal perimetro degli obblighi dichiarativi cui è tenuta l’impresa partecipante ad una gara ai sensi dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), visto che il comma 3 dell’art. 80 del Codice afferma che “l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica … quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”, così privando la stazione appaltante del potere di apprezzarne la relativa incidenza a fini partecipativi: da ciò consegue, quale logica e necessaria conseguenza, l’insussistenza di un onere dichiarativo in capo al partecipante (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 28 agosto 2017, n. 4077).

 

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