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Operatore economico inattivo secondo il certificato camerale: niente esclusione

L’operatore economico che risulta inattivo sia al momento della presentazione dell’offerta che al momento dell’aggiudicazione non deve essere escluso dalla procedura di gara: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. IV, nella sent. 6 settembre 2021, n. 1966.

Secondo i giudici, infatti, tale conclusione è giustificata da due circostanze:

  • l’art. 83, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) si limita a prevedere la condizione dell’iscrizione, senza precisare nulla circa l’eventuale rilevanza dello status di attivo o inattivo dell’operatore economico iscritto;
  • la diversa soluzione si porrebbe in contrasto con il principio del favor partecipationis e precluderebbe irragionevolmente la partecipazione alla gara di operatori di più recente costituzione.