La scelta di non costituire il fondo contenzioso nel caso di unico procedimento favorevole all’ente

Nella recente delib. n. 164/2021, depositata lo scorso 1° settembre, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, non ha sollevato obiezioni dinanzi alla motivazione fornita da un Comune circa il mancato accantonamento del fondo contenzioso, ossia l’esistenza di un unico procedimento in essere nel quale il giudice aveva condannato la controparte al pagamento di somme a favore dell’ente.

I giudici hanno anche ricordato che:

  • l’obbligo di accantonamento sorge a seguito di contenzioso in cui l’ente ha significative probabilità di soccombere ovvero nel caso di sentenza non definitiva e non esecutiva con condanna al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio;
  • risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’organo di revisione.
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