Avvalimento della certificazione di qualità: le condizioni secondo il Consiglio di Stato

È possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento anche in relazione alla certificazione di qualità, purché l’ausiliaria metta a disposizione della ausiliata tutti i fattori della produzione e tutte le risorse, che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione, occorrendo che per la validità dell’avvalimento siano indicati i mezzi, il personale, il know-how, la prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti in relazione all’oggetto dell’appalto e ai requisiti per esso richiesti dalla stazione appaltante: è quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 3 settembre 2021, n. 6212, riprendendo un noto orientamento (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 maggio 2018, n. 2953 e sez. III, sent. 3 maggio 2017, n. 2022).

Nel caso specifico, riguardante un appalto di lavori, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto sufficientemente determinato il contratto di avvalimento che elencava la messa a disposizione di tutti i mezzi necessari per l’esecuzione dell’appalto e per la qualificazione dell’ausiliata, tra cui: know-how tecnologico e commerciale a mezzo del proprio responsabile della condotta dei lavori; un responsabile tecnico con la necessaria qualifica; il numero necessario di squadre tipo; il numero e tipo di operai, in base all’effettiva necessità in fase esecutiva; i mezzi necessari all’esecuzione dell’opera, analiticamente e specificamente indicati nel contratto e nell’allegato; cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti, mediante l’attività diretta ed indiretta non inferiore a tre volte l’importo a base di gara previsto.

Ricordiamo che, secondo la giurisprudenza, “Il contratto di avvalimento non deve quindi necessariamente spingersi, ad esempio, sino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale. Tuttavia, l’assetto negoziale deve consentire quantomeno “l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione” (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 11 maggio 2020, n. 2953; sent. 26 luglio 2017, n. 3682).

 

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