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Appalti: illegittimo l’utilizzo reiterato della proroga tecnica

La proroga dei contratti pubblici cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro; di conseguenza, l’utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall’art. 30, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016): è quanto affermato dall’ANAC nella delib. n. 591 del 28 luglio 2021.

Nel caso specifico oggetto di valutazione dell’Autorità, vi era stata una prima proroga di quattro anni, motivata dalla necessità di procedere ad una nuova gara e, successivamente, una prima ulteriore proroga annuale e dopo una seconda proroga biennale, visto che la gara non era stata ancora indetta.

Stigmatizzando il comportamento tenuto dell’ente, l’Autorità ha evidenziato come il dilatarsi della tempistica per la predisposizione dei documenti di gara, che ritarda l’avvio della procedura rispetto a quanto previsto negli atti di programmazione, non risulta in linea con il principio di tempestività enunciato dall’art. 30 del d.lgs. 50/2016, corollario del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.