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L’importanza della specifica conoscenza di ogni passività per il relativo accantonamento prudenziale

La valutazione della passività potenziale deve essere sorretta dalla conoscenza delle specifiche situazioni, dall’esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio ed in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità: è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 165/2021/PRSE, depositata lo scorso 1° settembre.

Una valutazione precisa e puntuale, in concreto, consente di “calibrare” correttamente il relativo accantonamento prudenziale, secondo la ben nota distinzione fra rischi probabili, possibili e da evento remoto.

Nel caso specifico i giudici contabili veneti, applicando tale principio, non hanno contestato la scelta di un Comune di non accantonare il fondo passività di dinanzi a tre contenziosi che presentavano un rischio remoto e che si caratterizzavano nei termini seguenti:

  • in un caso la controparte aveva presentato la rinuncia al ricorso;
  • in un altro vi era una plausibile valutazione circa una prossima dichiarazione di improcedibilità da parte del giudice per mancanza di interesse attuale da parte della controparte;
  • nel terzo caso si riteneva certa la successiva dichiarazione di irricevibilità del ricorso per superamento dei limiti per l’impugnazione.

In concreto, quindi, secondo i giudici era corretta la valutazione di sussistenza di rischi da eventi remoti, con una percentuale di probabilità inferiore al 10%, che giustificava l’assenza dell’accantonamento.