Il mancato sopralluogo non può determinare l’esclusione dalla gara

La stazione appaltante non può escludere dalla gara il concorrente che non si avvale della facoltà di effettuare il sopralluogo dei luoghi interessati dall’appalto: è quanto affermato dal TAR Toscana, sez. I, nella sent. 6 agosto 2021, n. 1138.

Al riguardo, l’art. 79, comma 2 del codice dei Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) dispone che “le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara”: secondo i giudici, tale previsione indica che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati “possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte”, senza, dunque, derivarne effetti espulsivi automatici in caso di mancato compimento.

La norma manifesta la chiara opzione del legislatore di rimettere l’effettuazione del sopralluogo, qualora esso sia previsto dalla legge di gara, alla autoresponsabilità della impresa offerente per la quale la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie costituisce evidentemente una facoltà o al più un onere dalla cui pretermissione può derivare esclusivamente la preclusione della proposizione ogni eccezione o contestazione in fase esecutiva.

Non è, quindi, in facoltà della stazione appaltante trasformare la predetta facoltà (che il legislatore si preoccupa solo di agevolare mediante previsione di termini adeguati per il relativo esercizio) in un obbligo sanzionato a pena di estromissione dalla gara, ostandovi il principio della tassatività delle cause di esclusione (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 10 novembre 2020, n. 1772), la cui applicazione non è rimessa al vaglio discrezionale della P.A. e non può, perciò, dipendere da una valutazione caso per caso in ordine alla rilevanza del preventivo sopralluogo ai fini della corretta formulazione dell’offerta tecnica (la cui eventuale incompatibilità con la situazione di fatto costituisce causa di esclusione a prescindere dalla previa visione dello stato dei luoghi).

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