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Ottemperanza della P.A.: il creditore non può pretendere le eventuali spese di precetto

Come è noto, il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire in sede di esecuzione civile o in sede di giudizio di ottemperanza; tuttavia, come evidenziato in passato dalla giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. 14 luglio 2009, n. 1268), una volta scelta questa seconda via, non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto.

In attuazione di tale principio, il TAR Lazio, Roma, sez. II bis, nella recente sent. 23 luglio 2021, n. 8914, ribadendo un principio già noto (cfr., ad esempio, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 11 maggio 2010, n. 699; TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 22 dicembre 2009, n. 1348), ha affermato che non sono dovute al creditore della P.A. le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. del c.p.c.) o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore.

Nell’occasione i giudici hanno anche evidenziato che, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica della sentenza medesima e alle eventuali spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale.