La relazione di fine mandato risponde al principio di accountability degli amministratori locali

La relazione di fine mandato del Sindaco (prevista dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 149/2011) risponde al principio di accountability degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative, con la conseguenza che detta relazione costituisce uno strumento di conoscenza dell’attività svolta dagli amministratori nell’esercizio delle rispettive funzioni nella fase di passaggio da una consiliatura all’altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell’ente: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, nella delib. n. 55/2021/VSG, depositata lo scorso 27 luglio, riprendendo un orientamento consolidato (cfr., ad esempio, Sezione delle Autonomie, delib. n. 15/SEZAUT/2015/QMIG).

In quest’ottica, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti volti a garantire la massima responsabilizzazione, l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli elettori.

Come disposto dal citato art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, essa contiene infatti la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

  • sistema ed esiti dei controlli interni;
  • eventuali rilievi della Corte dei conti;
  • azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
  • situazione finanziaria e patrimoniale, con indicazione delle eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dall’ente locale e delle azioni intraprese per porvi rimedio;
  • azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando, come parametro di riferimento, realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
  • quantificazione della misura dell’indebitamento.

Al fine di agevolarne la stesura, il comma 5 del medesimo art. 4 ha previsto l’adozione di uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; tali schemi sono stati adottati – d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ex art. 3 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 – con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013 (G. U. n. 124 del 29 maggio 2013).

Per garantire l’attendibilità dei dati in essa rappresentati, la relazione deve essere certificata dall’Organo di revisione dell’ente locale, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie nella citata deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, l’esame delle relazioni di fine mandato “deve ritenersi inscrivibile nell’ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica”.

Le Sezioni regionali sono tenute pertanto a verificare, in primo luogo, il rispetto formale, da parte degli Enti, degli adempimenti e della relativa tempistica imposti dal legislatore. La giurisprudenza contabile (cfr. ex multis, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, delib. n. 24/2018/VSG) ha inoltre precisato che la funzione di controllo affidata alla Corte dei conti deve estendersi anche all’accertamento del rispetto dei contenuti previsti dal Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, primi fra i quali gli eventuali rilievi posti dagli organismi esterni di controllo, al fine di assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali e il rispetto degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Infine, nell’ottica di trasparenza nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha prescritto che la relazione di fine mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

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