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Il FAL nella Conversione del Decreto Sostegni bis: le misure di sostegno all’equilibrio di bilancio degli EE.LL.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 la Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del Decreto Sostegni bis (DL 25 maggio 2021, n. 73), contenente novità importanti anche per gli EE.LL.; in particolare, andremo ad analizzare brevemente i commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 2 dell’art. 52, rubricato Misure di sostegno all’equilibrio di bilancio degli enti locali, di interesse anche per la delicata questione della ricostituzione del FAL a seguito delle note sentenze della Corte Costituzionale n. 4/2020 e n. 80/2021.

Il comma 1 istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, con una dotazione di 660 milioni di euro (con un incremento di 160 milioni rispetto ai 500 milioni iniziali), in favore degli enti locali che hanno registrato un peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), ai sensi dell’art. 39-ter, comma 1, del DL n. 162/2019.

Il comma 1 di detto art. 39-ter prevede che, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonino il FAL nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione (di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi rifinanziamenti), incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. In altri termini gli enti locali sono tenuti ad accantonare le quote di anticipazione di liquidità non ancora rimborsate, sterilizzando così, a consuntivo, il miglioramento del risultato di amministrazione.

Gli enti locali potranno partecipare al riparto del fondo solo nel caso in cui il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del FAL è superiore il 10% delle entrate correnti accertate: la norma precisa che si tiene conto del rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).

Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei Deputati, sono stati introdotti i commi 1-bis., 1-ter e 1-quater.

Il comma 1-bis consente ai Comuni di ripianare in dieci anni il maggior deficit derivante dal maggior disavanzo al 31 dicembre 2019, generato dal riappostamento degli importi ottenuti a titolo di anticipazioni di liquidità per il pagamento dei crediti commerciali, che sono sterilizzati nel richiamato FAL, e che invece in passato erano stati utilizzati in termini di minor accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. A tal fine, detto maggior deficit, al netto delle anticipazioni rimborsate nel 2020, è ripianato, a decorrere dall’esercizio 2021, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni.

Il comma 1-ter detta disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione del FAL. Nello specifico, dall’esercizio 2021, gli enti locali sono tenuti:

  • a iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti);
  • a ridurre, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il FAL accantonato ai sensi del comma 1;
  • ad iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità»;
  • a dare evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del FAL stesso.

Il comma 1-quater stabilisce che, a seguito dell’utilizzo dell’intero importo del contributo eventualmente ottenuto in sede di riparto del Fondo ci sui al comma 1, il maggior ripiano del disavanzo (conseguente alla ricostruzione del FAL) applicato al bilancio di previsione 2021 (primo esercizio del piano decennale) rispetto a quanto previsto dal comma 1-bis (dal piano decennale) possa non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

Il comma 2 dispone il differimento al 31 luglio 2021 dei termini per la deliberazione del rendiconto di gestione per il 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (ossia per il pagamento dei debiti commerciali scaduti); fino al 31 luglio è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del TUEL.