1

L’esito del controllo interno successivo deve essere trasmesso all’organo di revisione

Le risultanze del controllo interno ex art. 147bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) devono essere trasmesse all’organo di revisione: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 115/2021/PRSE, depositata lo scorso 21 luglio, stigmatizzando l’operato del Comune che, nel riferire che il controllo successivo era stato effettuato dal Segretario senza l’emersione di irregolarità, non aveva specificato se le relative risultanze fossero state o meno trasmesse all’organo di revisione.

Sul punto giova rammentare che, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 3 del TUEL, le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Rappresentando tale tipologia di controllo un presidio indispensabile ai fini della verifica della regolarità dell’azione amministrativa, la suddetta trasmissione da parte del segretario all’Organo di revisione è finalizzata a consentire tutte le opportune verifiche nell’ambito dell’attività di vigilanza a quest’ultimo demandata dall’art. 239, comma 1, lett. c) del TUEL.

Ed infatti, come previsto dalla citata disposizione del TUEL, l’organo di revisione deve vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, ivi compresa l’attività contrattuale dell’Ente e, quindi, sulla verifica del rispetto delle procedure di legge previste per gli appalti pubblici, per la gestione dei beni, sul rispetto degli adempimenti fiscali, utilizzando a tal fine anche tecniche motivate di campionamento.

Ciò premesso, in considerazione del fatto che l’eventuale mancata vigilanza da parte dell’Organo di revisione assume rilevanza non sono in ordine alla verifica dell’adeguatezza dei controlli interni ma anche sotto il profilo della lesione dell’equilibrio finanziario dell’Ente e delle connesse responsabilità indotte dalle omissioni dei soggetti responsabili dei controlli, i giudici contabili hanno invitato l’Ente a conformarsi alle disposizioni sopra richiamate in materia di controlli interni.