1

Linee guida aggiornate whistleblowing: la gestione delle segnalazioni di competenza di Autorità esterne

Quando le segnalazioni sono relative a illeciti di competenza di Autorità esterne, la gestione delle stesse differisce in base all’organo competente.

La prima ipotesi è quella di fatti penalmente rilevanti o di competenza della Corte dei Conti.

Qualora la segnalazione ex art. 54-bis abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l’Autorità provvede alla loro immediata trasmissione alla competente Autorità giudiziaria o contabile, nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, evidenziando che, trattandosi di una segnalazione ex art 54-bis, è necessario garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.

Giova evidenziare che, per i casi in parola, la normativa vigente non indica le modalità che ANAC è tenuta a seguire al fine di tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante.

Si è ritenuto, quindi – pur nella consapevolezza degli obblighi di legge vigenti rispetto ai procedimenti penali e a quelli davanti alla Corte dei Conti espressamente richiamati al co. 3 dell’art. 54-bis – che la trasmissione della segnalazione all’autorità giudiziaria ordinaria e a quella contabile debba avvenire specificando che si tratta di una segnalazione ex art. 54-bis, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal citato co. 3.

Laddove l’Autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del segnalante, ANAC provvede a comunicare l’identità del segnalante.

È opportuno precisare che il whistleblower è preventivamente avvisato, attraverso l’informativa presente in piattaforma informatica, o con un apposito comunicato per i segnalanti che non utilizzano la piattaforma, della eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all’Autorità giudiziaria ordinaria e contabile.

La seconda ipotesi è quella di fatti per cui è competente il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qualora la segnalazione ex art. 54-bis abbia ad oggetto, in modo esclusivo o concorrenziale, una delle

materie di cui all’art. 60, co. 6, d.lgs. 165/2001, l’Autorità provvede a trasmettere gli esiti delle verifiche eventualmente condotte ovvero estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, al Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i seguiti di competenza.

La terza ipotesi è quella di fatti per cui sia necessario coinvolgere altri soggetti competenti: in tal caso ANAC non trasmette la segnalazione ma gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all’identità del segnalante.

Infine, in caso di segnalazioni relative a magistrati, l’Autorità ritiene di non poter intervenire direttamente in caso di segnalazioni fatte da un magistrato o che riguardano i magistrati (né in caso di comunicazioni di misure ritenute ritorsive perpetuate nei confronti di un magistrato in ragione della segnalazione).

Resta fermo che laddove gli illeciti segnalati rilevino sotto il profilo penale o erariale, le segnalazioni sono trasmesse direttamente da ANAC alle Autorità giudiziarie competenti.

Il soggetto che riceve le segnalazioni è responsabile dei dati in esse contenuti e del loro trattamento.