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Fondazione che diventa impresa sociale: niente esenzione IVA per prestazioni socio-sanitarie a soggetti svantaggiati

La fondazione che assume la veste di impresa sociale non può godere dell’esenzione IVA per le prestazioni socio-sanitarie rese a soggetti svantaggiati: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 475/2021, pubblicata lo scorso 15 luglio.

Come è noto, l’art. 10, comma 1, numero 27-ter), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l’esenzione IVA per “le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriali, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale”.

Secondo l’Agenzia, l’art. 89, comma 7, lettera b), del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017), sostituendo la parola “ONLUS” con “enti del Terzo settore di natura non commerciale” ha evidenziato la volontà del legislatore di escludere dal novero dei soggetti che possono applicare l’esenzione IVA in discorso tutti gli enti che hanno natura commerciale, riservandola solo ad enti aventi finalità di assistenza sociale e ad enti del terzo settore di natura non commerciale.

Tanto premesso, l’impresa sociale non rientra in nessuna di tali due tipologie di enti. Ed infatti, l’art. 1 del Decreto Legislativo n. 112 del 2017, nel definire la nozione e la natura di impresa sociale, stabilisce che “Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”.

Da tale definizione appare evidente che l’impresa sociale:

  • svolge attività di impresa e non attività di assistenza sociale (e ciò determina l’impossibilità di ricondurre l’impresa sociale nel novero degli enti aventi finalità di assistenza sociale, ossia nella prima delle due tipologie di enti che possono godere dell’esenzione IVA per le prestazioni socio-sanitarie);
  • ha natura commerciale (e ciò determina l’impossibilità di ricondurre l’impresa sociale nel novero degli enti del terzo settore di natura non commerciale, ossia nella seconda delle due tipologie di esenzione IVA per le prestazioni socio-sanitarie).