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Fondo contrattazione decentrata: le tre fasi operative ed il ruolo del revisore

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella delib. n. 68/2021/PRSP, depositata lo scorso 6 luglio, sulla scia di copiosa giurisprudenza (cfr. sez. reg. di controllo per il Veneto, delib. n. 263/2016/PAR; sez. reg. di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, delib. n. 29/2018/PAR; sez. reg. di controllo per la Puglia, delib. n. 164/2018/PAR; sez. reg. di controllo per il Molise, delib. n. 15/2018/PAR; sez. reg. di controllo per la Lombardia, delib. n. 386/2019/PAR), la corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, secondo consolidata giurisprudenza contabile passa attraverso tre fasi “obbligatorie e sequenziali” e solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate.

La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse; a tal proposito, si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione. Infatti, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili…solamente nel momento in cui si completa l’iter appena descritto l’ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità).

In proposito, si fa presente che, sotto il profilo contabile, il paragrafo 5.2, dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevede che “Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all’esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo. Le verifiche

dell’Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall’art. 40, comma 3-sexies, del d.lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all’esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente”.

È evidente, dunque, una volta costituito il fondo e definita la contrattazione decentrata, la natura di spesa vincolata del fondo per la produttività e la conseguente necessità che le relative somme siano “messe in sicurezza” e contabilizzate come sopra indicato.

Risulta dirimente, altresì, il ruolo dell’Organo di revisione, le cui verifiche devono accompagnare l’intero procedimento di definizione e gestione delle risorse della contrattazione decentrata, sin dal momento della costituzione del fondo. Tali verifiche, difatti, sono “propedeutiche” – e dunque sicuramente preliminari e riguardanti i relativi atti presupposti – alla certificazione di ogni contratto integrativo e le stesse vanno effettuate con riferimento all’esercizio del bilancio di previsione, cui la

contrattazione si riferisce, affinché, appunto, vi sia congruenza rispetto ai vincoli di bilancio. Si ritiene rilevante, difatti, che venga garantito un controllo, nel rispetto dei limiti intrinseci a tale attività, circa la compatibilità con le risorse previste nel bilancio di previsione, a cui la contrattazione si riferisce.