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Composizione delle commissioni di gara: la competenza deve essere valutata globalmente

Ai fini della legittima composizione dei commissari di gara va valutata la competenza complessiva di tutti i membri e non la competenza specifica per materia di ciascuno di loro: è quanto ribadito dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 29 giugno 2021, n. 4493.

Al riguardo, infatti, la giurisprudenza ha in più occasioni precisato che la previsione dell’art. 216, comma 12, d. lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) va intesa nel senso che la legittima composizione della commissione di gara presuppone la prevalente, e non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto, mentre il riferimento al “settore” cui afferisce l’oggetto del contratto significa che rileva la competenza per aree tematiche omogenee, anche se non per tutte e ciascuna delle materie rientranti nell’area tematica oggetto dell’appalto (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 giugno 2018, n. 3721).

Nel caso specifico sottoposto all’attenzione dei giudici di Palazzo Spada, avente ad oggetto un appalto di lavori d riqualificazione, adeguamento sismico e miglioramento dell’efficienza energetica di una scuola, la commissione è stata ritenuta idonea per esperienza e professionalità poiché i componenti erano:

  • il responsabile del servizio appalti e contratti, in qualità di Presidente;
  • un geometra, dipendente del Comune, responsabile, tra l’altro, dei Servizi di Edilizia Privata e Urbanistica;
  • un architetto, dipendente del Comune, responsabile del Servizio di Manutenzione e Gestione del Patrimonio Comunale.