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Enti in dissesto: stop al giudizio di ottemperanza

Il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto provvedimenti giurisdizionali recanti condanna del Comune dissestato al pagamento di somme di denaro è equiparabile al giudizio di esecuzione e, pertanto, rientra nell’ambito di applicazione della disposizione normativa dell’art. 248 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), secondo cui “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti per rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione”: è quanto ribadito dal TAR Campania, Napoli, sez. V, nella sent. 28 giugno 2021, n. 4464.

I giudici partenopei hanno ricordato come la norma testé citata ha la funzione di paralizzare, sia pure temporaneamente e fino a quando non sia maturato il presupposto di legge (ovvero l’approvazione del rendiconto della gestione dell’OSL, ex art. 256 del TUEL), iniziative esecutive che, singolarmente intraprese, siano in grado di determinare un’alterazione della par condicio creditorum; ed infatti, la procedura di liquidazione dei debiti è essenzialmente regolata dal suddetto principio della parità dei creditori, in relazione alla molteplicità dei debiti contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato.

In sintesi, perciò, la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l’inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore.