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Risorse contrattazione decentrata: le tre fasi obbligatorie e sequenziali della corretta gestione

Come ribadito recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 145/2021/PRSE, depositata lo scorso 28 giugno, la corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata prevede tre fasi “obbligatorie e sequenziali”.

La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse; a tale proposito, si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione. Infatti, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili…solamente nel momento in cui si completa l’iter appena descritto l’ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità).

Come ricordato dai giudici contabili, “solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate” (cfr., in tal senso, deliberazione Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 263/2016/PAR; deliberazione Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia, n. 29/2018/PAR).