L’importanza dei regolamenti interni per la legittimità delle spese di rappresentanza

Come più volte statuito dalla giurisprudenza contabile (sez. reg. giur. Calabria, sent. n. 63/2017; sez. I centr., sent. n. 489/2013; sez. reg. giur. Calabria, sent. n. 51/2015), la legittimità delle spese di rappresentanza scaturisce esclusivamente dai regolamenti interni, che devono individuare, per linee generali e con la dovuta chiarezza, tanto l’aspetto della proiezione all’esterno dell’Ente, inteso nella sua globalità, quanto l’aspetto della correlazione dell’esigenza di rappresentatività con le finalità dell’Ente medesimo.

La spesa pubblica deve essere sempre finalizzata alla cura di un pubblico interesse da individuare non attraverso personali ed estemporanee valutazioni caso per caso, bensì in base ad obiettivi criteri tecnico – giuridici, da predeterminarsi, almeno nelle linee generali, in rapporto a quelli specifici dell’Ente; ne consegue che l’esigenza di rappresentatività deve essere preventivamente accertata e definita” e che si deve trattare di spese che promuovono l’immagine all’esterno dell’ente e che ne accrescono il prestigio.

Applicando i suddetti principi, la Corte dei conti, sez. reg. Calabria, nella sent. n. 192/2021, depositata lo scorso 11 giugno, ha affermato che possono considerarsi legittime spese di rappresentanza:

  • l’acquisto di una targa ricordo per una cittadina centenaria, nell’ambito delle iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio demo-antropologico, come consentito da un articolo dello Statuto comunale;
  • l’acquisto di un servizio fotografico effettuato nell’ambito di una manifestazione culturale riconosciuta come di valore fortemente educativo, tenutasi su invito del Sindaco dell’epoca e capace di coinvolgere tantissimi cittadini, oltre a docenti e studenti.

In entrambi i casi, secondo i giudici, si trattava di iniziative rientranti rispettivamente nei fini istituzionali di promozione dell’immagine della cittadinanza e di valorizzazione dei percorsi educativi e culturali.

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