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Le quattro classi di rischio in cui suddividere le passività potenziali

Come ribadito recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella delib. n. 60/2021/PRPS, depositata lo scorso 15 giugno, le passività potenziali possono essere suddivise in quattro classi di rischio, secondo un percorso metodologico standard, ormai consolidato nella giurisprudenza contabile (cfr. SRC Campania, pronuncia di accertamento n. 240/2017/PRSP ed SRC Lombardia n. 69/2020/PRSP), in base al quale la determinazione del valore del rischio è frutto della moltiplicazione del valore del contenzioso per un coefficiente associato alla classe di rischio. Tale coefficiente varia a seconda della classificazione effettuata dai competenti uffici dell’ente, in collaborazione con l’avvocato a cui è stata affidata la difesa dell’ente nella singola controversia.

Segnatamente, in base a tale metodologia, le passività possono essere suddivise in nelle seguenti classi di rischio:

  1. debito certo, con indice di rischio 100%, conseguenza della presenza di una sentenza esecutiva;
  2. passività “probabile”: rientrano in tale definizione i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, o di giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza. Infatti, la passività potenziale è «probabile», secondo il Documento OIC n. 31, quando la previsione di verificazione dell’evento è legato a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l’accadimento è credibile, cioè verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri, tali da meritare l’assenso di persona prudente. La definizione dello IAS 37 di «probabile» è ancora più pragmatica ed è utile per ricavare un indice matematico: si ritiene tale se è più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario («more likelythannot»), cioè la probabilità che il fatto si verifichi è maggiore della probabilità che non si verifichi; tradotto numericamente, presuppone un indice di rischio di verificazione almeno pari al 51%, contro un 49% che non si verifichi. Quindi, se la valutazione di rischio è “probabile”, si deve applicare “almeno” un tasso di accantonamento del 51%;
  3. passività “possibile”: sempre secondo il Documento OIC n. 31, è tale la passività per cui il grado di avveramento dell’evento che la può generare è inferiore al probabile; per lo IAS 37 il grado di “possibile” ricorre se è più verosimile che il fatto non si verifichi piuttosto che il contrario, cioè la probabilità che il fatto non si verifichi è maggiore della probabilità che si verifichi (un 51% che non si verifichi contro un 49% che si verifichi, un 52% contro un 48% e così via). Quindi, il range di accantonamento potrebbe essere da un massimo del 49% fino ad un minimo che si determina in base alla soglia del successivo criterio di classificazione; il coefficiente minimo non può essere, in tali casi, inferiore al 10%;
  4. passività da evento “remoto”: l’evento generativo ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia potrà accadere molto difficilmente; in questi casi l’accantonamento previsto è normalmente zero.