Trattamento IVA degli interventi di bonifica e risanamento ambientale

Si applica l’aliquota IVA del 10% agli interventi di bonifica e risanamento ambientale previsti da un piano regionale di bonifica: è quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 399/2021 dello scorso 10 giugno.

Il numero 127-quinquies), della tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633del 1972, prevede l’applicazione dell’IVA nella misura ridotta del 10%, tra l’altro, per le «opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della L. 22 ottobre 1971,n. 865».

Il successivo numero 127-septies della medesima Tabella A, parte terza, prevede la stessa aliquota del 10% per le «prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies».

L’art. 4 della menzionata legge n. 847 del 1964 contiene l’elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, in particolare, il secondo comma lettera g) ricomprende tra le opere di urbanizzazione secondaria, «le attrezzature (…) sanitarie».

Con una disposizione dal contenuto identico a quella recata dall’art. 58, co. 1, del previgente d. lgs. n. 22 del 1997, [abrogato dall’articolo 264, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 152 del 2006], l’art. 266, co. 1, del medesimo d.lgs. n. 152 (recante “norme in materia ambientale“), stabilisce che nelle attrezzature sanitarie di cui al citato art. 4, secondo comma, lettera g) della legge n. 847, sono ricomprese, tra l’altro, «le opere, le costruzioni e gli impianti destinati (…) alla bonifica di aree inquinate».

Come precisato dall’Agenzia  con la risoluzione n. 247/E del 2007, per quanto riguarda la nozione di “opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di aree inquinate” di cui al citato articolo 266 del d.lgs. n. 152 del 2006, “la varietà  delle situazioni nelle quali si rende necessario intervenire per effettuare una bonifica non consente di fornire una risposta di carattere generale“. Nel medesimo documento di prassi è stato, altresì, chiarito che “l’ambito e le tipologie di intervento che occorre mettere in atto sono fissate nel singolo progetto di bonifica, che deve essere approvato dalle autorità competenti, individuate ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 14 del DM 471/99 per i progetti approvati anteriormente all’entrata in vigore del Testo Unico Ambientale e del combinato disposto degli articoli 242 e 252 del D.Lgs. n. 152/06 per i progetti presentati successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa ambientale“.

Pertanto, nella richiamata risoluzione n. 247/E è stato enunciato che le attività di bonifica poste in essere “possono considerarsi opere, costruzioni ed impianti destinati alla bonifica di aree inquinate” a condizione che “le stesse risultino inserite all’interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità.

In tali casi, l’art. 242 del citato d.lgs. n. 152 del 2006 prevede la redazione e l’approvazione di un progetto di bonifica o di messa in sicurezza oppure di ripristino, da parte di più soggetti pubblici riuniti in Conferenza dei servizi, come disposto dal comma 7 di tale articolo, ai sensi del quale «La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni e integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento».

Infine, nella medesima risoluzione n. 247/E del 2007 si è chiarito che “l’assoggettamento ad aliquota agevolata degli interventi necessari per effettuare la bonifica di un sito inquinato ha la finalità di costituire un incentivo all’effettiva realizzazione della bonifica stessa e appare coerente che tale incentivo riguardi tutte le attività contemplate nel progetto approvato“. In tal modo, tutti gli interventi, funzionali a tale fine e risultanti dal progetto di bonifica, debitamente autorizzato dalle autorità pubbliche competenti, sono da ritenersi qualificabili, in senso lato, quali “opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica”,  ai sensi del richiamato art. 4, secondo comma, lettera g), della legge n. 847 del1964.

Pertanto, in base ai su esposti richiami normativi, l’aliquota IVA da applicare alle prestazioni concernenti la realizzazione di opere che saranno necessarie e destinate alla bonifica e al risanamento ambientale /sanitario di alcuni ambiti del territorio comunale interessati da fenomeni di diffusione di inquinamento, come nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, sarà nella misura del 10%, in virtù del citato art. 266 del d.lgs. n. 152 del 2006 che ha ricompreso dette opere, costruzioni e impianti tra le predette “attrezzature sanitarie” che sono riconducibili alle opere di urbanizzazione secondaria ai sensi del citato art. 4 della legge n. 847 del 1964.

 

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