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L’importanza della corretta contabilizzazione del FAL secondo la Corte dei conti

Ai fini della corretta contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL) ed evitare effetti distorsivi sulla quota disponibile, è necessario che tale posta sia accantonata nel risultato di amministrazione: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 91/2021/PRSE, depositata lo scorso 9 giugno.

Sul tema si rammenta quanto stabilito dalla Sezione autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 28/2017/QMIG, in merito alle corrette modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità che gli Enti ottengono dalla Cassa depositi e prestiti. Il fondo anticipazioni di liquidità deve essere allocato in bilancio nel titolo IV della spesa come specifica voce del rimborso prestiti, non impegnabile e non pagabile; detto fondo è determinato ogni anno, rispetto all’anticipazione originariamente ottenuta, detraendo le rate già rimborsate e al netto della rata pagata nell’esercizio (comma 692 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015) o nell’esercizio precedente (commi 698-700 della medesima legge); lo stesso importo è riportato come posta negativa alla specifica voce “Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti” nel prospetto dimostrativo della composizione del risultato d’amministrazione di cui all’allegato A) degli schemi di rendiconto (allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011).

Nel caso specifico analizzato dai giudici contabili, il Comune non aveva provveduto all’accantonamento ma aveva mantenuto fra i residui passivi l’importo dell’anticipazione di liquidità ancora da restituire: tale modalità operativa, sebbene formalmente errata, non ha comunque determinato un effetto distorsivo sulla quota disponibile.