Accantonamenti annuali nelle more della firma del CCNL: obbligatori e non solo auspicabili

Sebbene il principio contabile, ex paragrafo 5.2, lett. a), dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, non obblighi agli accantonamenti annuali nelle more della firma del CCNL per il finanziamento degli arretrati, limitandosi ad auspicarli, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 141/2021/PRSE, depositata lo scorso 8 giugno, ha affermato che detti accantonamenti rispondano ad un criterio di sana gestione, che l’Ente deve seguire e, conseguentemente, ne ha riconosciuto una qualifica di obbligatorietà.

Infatti, l’accantonamento costituisce una riserva contabile funzionalizzata (perché connotata da specifico vincolo di destinazione), che preserva dall’attingimento le restanti poste del bilancio di previsione, evitando che la relativa spesa possa astrattamente gravare sugli esercizi successivi.

L’obbligatorietà del citato accantonamento è peraltro desumibile dal primo periodo dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 (“…gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell’art. 40, comma 3-quinquies”), nonché dal comma 4, secondo periodo, della medesima disposizione (“per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l’autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui sono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di spesa”).

 

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