Per il risarcimento da illegittima esclusione non serve accertare la colpa della stazione appaltante

Il diritto al risarcimento del concorrente illegittimamente pretermesso dalla gara non può essere subordinato alla prova del carattere colpevole del comportamento dell’amministrazione aggiudicatrice: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. II, nella sent. del 28 maggio 2021, n. 4102.

Già in passato era stato affermato il principio di carattere generale secondo cui, in materia di risarcimento da mancato affidamento di gare pubbliche di appalto e concessioni non è necessario provare la colpa dell’amministrazione aggiudicatrice, poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria; le garanzie di trasparenza e di non discriminazione operanti in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti fanno sì che una qualsiasi violazione degli obblighi di matrice sovranazionale consente all’impresa pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza dell’ente aggiudicatore e dunque della imputabilità soggettiva della lamentata violazione” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. 12 maggio 2017, n. 2;sez. V, sent. 2 gennaio 2019, n. 14; sez. V, sent. 25 febbraio 2016, n. 772; sez. II, sent. 20 novembre 2020, n. 7250).

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