Firma dell’offerta tecnica in formato zip e non dei singoli files contenuti: niente esclusione

In una procedura telematica, è illegittima l’esclusione di un RTI per difetto di sottoscrizione dell’offerta tecnica, qualora il file compresso in formato zip, all’interno del quale è stata inserita la relazione tecnica suddivisa in singoli files, è stato firmato digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento e la procedura preveda un meccanismo di accesso alla piattaforma che garantisce l’attribuzione di paternità di documenti caricati sulla piattaforma dal soggetto “accreditato”: è quanto affermato dall’ANAC, nella delib. del 5 maggio 2021, n. 355.

Nel caso di specie, la società mandataria e le due mandanti avevano sottoscritto la sola busta compressa in formato zip e non anche i singoli files contenuti all’interno della stessa, ritenendo che la firma apposta sulla cartella compressa si estendesse automaticamente al contenuto e ai files della medesima; l’Autorità, ritenendo che non poteva porsi un problema di riconoscibilità della provenienza dell’offerta, ha considerato vizio sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata sottoscrizione dei singoli files della relazione tecnica.

Già in precedenza l’ANAC, nella Determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015, aveva evidenziato che “la sottoscrizione della domanda o dell’offerta costituisce un elemento essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell’offerta, la sua eventuale carenza si ritiene sanabile, ferma restandola riconducibilità dell’offerta al concorrente che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza”; parimenti, la giurisprudenza, in un’ottica sostanzialista, ha ribadito il principio secondo cui nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione è quella di rendere riferibile l’offerta al suo presentatore, vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 novembre 2016, n. 4881).

Pertanto, qualora la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporti un’incertezza assoluta sulla stessa, il vizio è da ritenere sanabile mediante soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva (cfr. Delibere ANAC 3 febbraio 2021, n. 98; n. 46del 22 gennaio 2020; n. 685 del 18 luglio 2018; n. 1358 del 20 dicembre 2017; n. 432 del 27 aprile 2017;n. 1298 del 12 dicembre 2017; n. 953 del 7 settembre 2016; n. 10 del 4 febbraio 2015; in giurisprudenza, cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, sent. 22 giugno 2020, n. 3973; sent. 9 marzo 2020, n. 1655; sent. 21 novembre2016, n. 4881; TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, sent. 3 dicembre 2019, n. 13812 e sez. I, sent. 16 giugno 2016, n. 6923;TAR Toscana, sez. III, sent. 31 marzo 2017, n. 496).

Ricordiamo, infine, che l’Autorità, in un caso analogo (delibera n. 584 dell’8 luglio 2020) ha affermato che si può ritenere certa l’imputabilità dell’atto a tutti i componenti del raggruppamento quando “l’offerta, pur recando la firma del solo mandante sulla documentazione tecnica, recava altresì la firma di entrambi i componenti sulla cartella compressa che la conteneva, ed era stata trasmessa dal mandatario a seguito di identificazione sulla piattaforma online” (sulla rilevanza di tale ultimo profilo, si veda anche TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 4 febbraio 2020, n. 1562).

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