Istituzione di un divieto di sosta circoscritto: è competente il dirigente e non la Giunta

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata relativo ad un singolo vicolo del centro storico non rientra tra le competenze della Giunta ma del dirigente: è quanto affermato dal TAR Umbria, sez. I, nella sent. 17 maggio 2021, n. 355.

Ed infatti, l’art. 7 del Codice della strada (Decreto Legislativo n. 285/1992) assegna alla competenza della Giunta Comunale la funzione programmatoria del traffico veicolare mediante provvedimenti di carattere generale a forte impatto territoriale, sostanzialmente rientranti nel potere di disciplina e di assetto del territorio, volti al miglioramento della qualità della circolazione veicolare mediante la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 ottobre 2019, n. 7129).

Invece, le ordinarie misure di regolazione, disciplina e controllo della circolazione stradale, quale è l’istituzione di un divieto di sosta, sono attribuite dallo stesso art. 7 al Sindaco e sono da ritenersi ormai rimesse, di norma, alla competenza della dirigenza amministrativa (cfr. TAR Liguria, sez. II, sent. 28 novembre 2016, n. 1176; TAR Toscana, sez. I, sent. 16 giugno 2014, n. 1033; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 13 novembre 2015, n. 5191; TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. 14 gennaio 2020, n. 65).

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