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Pagamento dei debiti commerciali EE.LL.: fondo incrementato dal Decreto Sostegni bis

L’art. 21 del Decreto Sostegni bis (approvato il 20 maggio ed in attesa di pubblicazione sulla G.U.) prevede l’incremento di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021 della dotazione del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, di cui all’art. 115 del DL n. 34/2020.

Si prevede che il MEF stipulerà con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un addendum alla convenzione già sottoscritta lo scorso anno quando il fondo è stato creato in piena emergenza COVID-19; nell’addendum sono definiti, tra l’altro, criteri e modalità per l’accesso da parte degli enti locali, delle regioni e delle province autonome alle risorse, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF  e della CDDPP S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione da parte della Cassa.

I pagamenti riguarderanno i debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali; gli enti interessati potranno chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021, l’anticipazione di liquidità alla CDDPP, per il pagamento dei suddetti debiti, previo relativo riconoscimento.

Il 4° comma precisa che le anticipazioni di liquidità non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003.

Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti iscriveranno nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell’esercizio, non impegnabile e pagabile.

La richiesta di anticipazione di liquidità presentata sarà corredata di un’apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’art. 7, comma 1, del DL. n. 35/2013 e dell’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

L’anticipazione potrà essere concessa entro il 23 luglio 2021, proporzionalmente alle richieste di anticipazione che perverranno e, comunque, nei limiti delle somme disponibili; entro i 30 giorni successivi all’erogazione si dovrà procedere al pagamento dei debiti e l’eventuale ritardo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ex artt. 21 e 55 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L’anticipazione dovrà essere restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo; la rata annuale sarà corrisposta a partire dall’esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno ed il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni.

Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l’Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria, e, per le città metropolitane e le province, all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

La CDDPP verificherà l’avvenuta estinzione dei debiti e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell’anticipazione.

All’esito del pagamento di tutti i debiti, gli enti utilizzano eventuali somme residue per la parziale estinzione dell’anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto.