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Il RUP non è automaticamente incompatibile con il ruolo di membro della commissione di gara

Non può essere ravvisata nessuna automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni di RUP con quelle di membro e presidente della commissione di gara: è quanto chiarito dal TAR Molise, sez. I, nella sent. 14 maggio 2021, n. 175.

Al riguardo, l’art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) dispone che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.

La giurisprudenza ha ormai più volte ribadito il principio secondo il quale il ruolo di RUP, nelle procedure di evidenza pubblica, può ben coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e condizionamento tra gli stessi (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 26 ottobre 2018, n.6082; TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 24 agosto 2020, n.949; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, sent. 28 aprile 2020, n.256).

I giudici hanno, altresì, sottolineato che nemmeno sussistono impedimenti di sorta a che il medesimo soggetto cumuli le funzioni di commissario di gara e di direttore dell’esecuzione: anche a voler accedere ad una lettura rigorosa della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 77 del Codice che faccia riferimento anche alla figura del direttore esecutivo, e non solo a quella del R.U.P, da ciò si potrebbe desumere, al massimo, l’esistenza di una preclusione al conferimento dell’incarico di direttore esecutivo in capo a chi abbia fatto parte della commissione di gara, ma certamente non anche la preclusione ad assumere le funzioni di commissario da parte di chi svolgerà solo in una fase successiva le funzioni di direttore esecutivo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 4 febbraio 2019, n. 819).