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Trattamento IVA delle somme corrisposte a seguito di transazione

Come evidenziato dalla recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 356/2021, pubblicata lo scorso 19 maggio, il trattamento IVA delle somme corrisposte a seguito di transazione dipende dalla funzione economica svolta dalle somme in discorso, dovendosi verificare:

  • se le stesse costituiscano l’effettivo corrispettivo di una cessione di beni e/o servizio fornito nell’ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da prestazioni sinallagmatiche, condizione sintomatica della sussistenza di nesso diretto tra la cessione di beni e/o il servizio reso e il controvalore ricevuto;
  • ovvero se le stesse siano versate a titolo di liberalità oppure abbiano natura meramente risarcitoria.

Nel primo caso, in particolare, se la corresponsione della somma è il corrispettivo di un’obbligazione di fare, non fare o permettere, è ravvisabile la rilevanza IVA in quanto si è all’interno di un rapporto sinallagmatico; ed infatti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972 risultano, infatti, imponibili “le prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obblighi di fare, non fare o permettere quale ne sia la fonte“.

Diversamente, sono escluse dalla sfera impositiva, per carenza del presupposto oggettivo, le somme erogate a titolo di liberalità ovvero aventi carattere meramente risarcitorio.