Niente accesso civico generalizzato per la CTU

La consulenza tecnica d’ufficio (CTU), in quanto mezzo di indagine riconducibile nell’ambito degli atti giudiziari, è esclusa dall’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013: è quanto affermato dall’ANAC con la delib. n. 364 del 5 maggio 2021 (nel caso specifico si trattava di due CTU redatte in relazione a due controversie pendenti dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e nelle quali il Comune era parte).

Come evidenziato dall’Autorità, l’accesso a tale atto è disciplinato da regole autonome previste dal codice di rito e, in particolare:

  • dall’art. 76 disp. att. c.p.c., ai sensi del quale l’accesso agli atti giudiziari è riservato ai difensori e alle parti del giudizio;
  • dalle norme che subordinano il rilascio di copie al pagamento di appositi diritti (cfr. art. 744 c.p.c).

Tali disposizioni non possono essere derogate dalla disciplina in materia di accesso civico che, peraltro, all´art. 5-bis, comma 3, del Decreto Legislativo n. 33/2013 dispone che l’accesso civico “è escluso nei casi […] di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l´accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti”. L’accesso agli atti giudiziari riservato ai difensori e alle parti costituisce, infatti, un peculiare limite alla conoscibilità di tali atti che non può essere derogato, in quanto posto dal legislatore a garanzia del corretto svolgimento del giudizio.

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