1

File dell’offerta illeggibile: concorrente escluso

L’illeggibilità del file contenente l’offerta tecnica è causa di esclusione dalla gara del concorrente: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. IV, nella sent. 7 maggio 2021, n. 1147.

Per quanto attiene alle caratteristiche dei documenti informatici che le imprese inviano alla stazione appaltante ai fini di partecipare alla gara, la giurisprudenza ha affermato che è compito dei concorrenti, prima di effettuare la trasmissione della propria offerta, accertarne – secondo le regole dell’ordinaria diligenza – l’integrità e la leggibilità, proprio in considerazione del possibile verificarsi di inconvenienti legati al deterioramento dei documenti digitali trasmessi, con la conseguenza che l’illeggibilità dei file è ascrivibile alla responsabilità del partecipante ed esso è chiamato a risponderne (TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, sent. 30 gennaio 2020, n. 1322).

Nel caso di specie, le regole della piattaforma di gara prevedano l’invio dei documenti in un certo formato(PDF), senza specificare il programma necessario per la sua lettura: in tali casi, secondo i giudici, l’ordinaria diligenza impone che i files che compongono l’offerta siano apribili con tutti i programmi in comune commercio.

Tali regole impongono all’offerente inoltre, nel caso in cui i files inviati possano aprirsi solo con programmi diversi, di specificare in sede di offerta le procedure che la stazione appaltante deve svolgere per l’apertura dei vari files. Infatti, la caratteristica della piattaforma informatica è quella di standardizzare ed uniformare le modalità di svolgimento della gara, per cui se l’impresa concorrente sceglie di inviare files apribili con lettori diversi, in mancanza di una tipizzazione dei lettori del formato dei file da parte della legge di gara, è suo onere indicare alla stazione appaltante le caratteristiche tecniche della sua offerta e di specificare i programmi particolari necessari per aprire i suoi documenti; quindi, trattandosi di una situazione speciale creata dal partecipante alla gara, il relativo onere non può che gravare sul medesimo.