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Accessibili i dati relativi alla determinazione delle somme dovute per il servizio idrico

Il soggetto debitore delle tariffe idriche ha il diritto di conoscere i criteri di quantificazione utilizzati e gli atti istruttori e di accertamento posti in essere dalla concessionaria e strumentali alla determinazione della tariffa (nello specifico, tariffa idrica): è quanto affermato dal TAR Veneto, sez. III, nella sent. 11 maggio 2021, n. 612, ritenendo legittima la richiesta di accesso ex art. 22 della Legge n. 241/90 presentata dall’interessato.

Tale accesso è necessario al fine di eccepire l’eventuale non debenza anche solo in parte delle somme indicate dalla concessionaria, qualora quantificate in modo non corretto o sulla scorta di criteri ritenuti errati dalla ricorrente, sì da potersi adeguatamente difendere in sede giudiziale, nonché, già in via stragiudiziale, opporre fondati motivi di contestazione.

I giudici veneti hanno anche evidenziato che non può considerarsi eccessivamente generica e/o indeterminata la richiesta avente ad oggetto “tutti i documenti dai quali possano ricavarsi i criteri e i calcoli in base ai quali il concessionario ha determinato la tariffa a carico del richiedente”.

Ed infatti, è vero che, secondo la giurisprudenza, “non sono ammissibili istanze di accesso agli atti caratterizzate da una formulazione eccessivamente generalizzata, ossia riguardanti non specifici atti o provvedimenti, ma la documentazione di una attività attraverso un imprecisato numero di documenti relativi a un arco di tempo significativamente lungo, atteso che l’eventuale soddisfazione di simili richieste imporrebbe un’opera di ricerca, catalogazione e sistemazione che non rientra nei doveri gravanti sull’Amministrazione ai sensi delle norme di cui al capo V della L. 7/8/1990, n. 241 (artt. 22 e segg.). Occorre, pertanto, che il richiedente pur non essendo tenuto a indicare nella richiesta d’accesso specifici dati (quali numero di protocollo e data di formazione di un atto) che potrebbe ignorare, individui, comunque, in modo sufficientemente preciso e circoscritto (anche attraverso il riferimento al contenuto) i documenti di cui domanda l’ostensione (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 4/5/2018, n. 2665; 12/1/2016, n. 68 e 20/4/2012, n. 2362; Sez. III, 9/12/2015, n. 5602; Sez. VI, 12/1/2011, n. 117). In ogni caso la richiesta d’accesso è inammissibile ove si configuri quale domanda volta a consentire una sorta di supervisione generalizzata dell’attività amministrativa” (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 30 gennaio 2020, n. 787).

Nel caso di specie, secondo i giudici, anche se l’istanza di accesso non individua formalmente gli elementi identificativi (numero, data, ecc.) dei documenti richiesti, è sufficientemente determinata e specifica perché si correla alla documentazione che il concessionario ha utilizzato per applicare i criteri e le metodologie di calcolo per la determinazione delle tariffe poste a carico del richiedente con le fatture emesse nei confronti di quest’ultima.